Cedolare secca 10%, in cosa consiste
Con la cedolare secca (cioè tassare direttamente il canone percepito senza cumulo con altri redditi percepiti), si applicherà sull’intero canone annuo percepito l’aliquota del 10% e una riduzione dell’aliquota Imu pari al 25% . Federproprietà Napoli è una delle Associaizoni che ai sensi del D.M. 16/01/2017 e dagli Accordi Territoriali, può rilasciare l’attestazione con cui viene accertato che il contratto stipulato è conforme a quello che prevede l’accordo stesso, sia sotto il profilo economico che normativo, e che pertanto può usufruire dei benefici suddetti. L’attestazione di conformità rilasciata dall’Associazione dunque è indispensabile per il riconoscimento delle agevolazioni tributarie. CONTATTACI PER LA TUA ATTESTAZIONE
Cedolare secca 10%, come e dove applica
Quali soggetti riguarda
Persone fisiche che optino per tale regime (sono escluse le locazioni effettuate nell’esercizio di un’attività di impresa o di arti e professioni)
Quali locazioni riguarda
Locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze locate congiuntamente, anche qualora non siano soggette a registrazione (contratti di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell’anno)
Quali imposte sostituisce
Irpef
addizionale regionale Irpef
addizionale comunale Irpef
imposta di registro (anche sulle risoluzioni, sulle proroghe e sulle fideiussioni prestate al conduttore)
imposta di bollo (anche sulle risoluzioni, sulle proroghe e sulle fideiussioni prestate al conduttore, ma non sulle ricevute di pagamento dei canoni)
Quali sono le aliquote
10% per i contratti “a canone concordato” (c.d. 3 + 2), per i contratti per studenti universitari* e per i contratti transitori* stipulati:
- nei Comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei Comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri Comuni capoluogo di provincia;
- nei Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe;
- nei Comuni di cui all’art. 1, comma 1, d. l. n. 189/2016, convertito dalla l. n. 229/2016 (riguardante gli eventi sismici che hanno colpito nel 2016 i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) in cui sia stata individuata da un’ordinanza sindacale una “zona rossa”;
- nei Comuni in cui sia stato deliberato, negli ultimi 5 anni precedenti il 28.5.2014, lo stato di emergenza per gli eventi calamitosi ex art. 2, comma 1, lett. c), l. n. 225/1992
21% per i contratti “liberi” e per gli altri contratti non ad aliquota 10%
Qual è la base imponibile
Il canone di locazione stabilito dalle parti (comunque non inferiore alla rendita catastale)
Quando si versa
Entro il termine per il versamento dell’Irpef
Altre caratteristiche
La registrazione del contratto assorbe l’obbligo di comunicazione art. 12, d.l. n. 59/1978 (conv. dalla l. n. 191/1978).
«Nel caso in cui il locatore opti per l’applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell’opzione, la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indicenazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.L’opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttorecon lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo». Tali disposizioni «sono inderogabili»
* Per contratti per studenti universitari – come ritenuto anche dall’Agenzia delle entrate, Circolare n. 26/E dell’1.6.2011 – si intendono in questo caso quelli regolamentati (e quindi stipulati art. 5, l. n. 431/1998), ma non i contratti stipulati, sempre per gli studenti universitari, nella forma dei contratti “liberi”. Ad avviso dell’Ufficio legale di Confedilizia, l’aliquota del 10% si applica poi anche ai contratti transitori, di durata superiore a 30 giorni, stipulati art. 5 precitato nei soli Comuni nei quali i canoni sono definiti dalle parti all’interno di fasce di oscillazione fissate negli Accordi territoriali (interpretazione confermata dall’Agenzia delle entrate).
Comuni ad alta tensione abitativa in provincia di Napoli di cui alla delibera Cipe 87/2003 e D.G.R. 572/2010
Napoli; Giugliano in Campania; Pozzuoli; Casoria; Castellammare di Stabia; Afragola; Marano di Napoli; Acerra; Casalnuovo di Napoli; Quarto; Pomigliano d’Arco; Melito di Napoli; Caivano; Arzano; Mugnano di Napoli; Nola; Sant’Antimo; Villaricca; Frattamaggiore; Marigliano; Gragnano; Bacoli; Qualiano; Volla; Cardito; Poggiomarino; Vico Equense; Ischia; Sant’Antonio Abate; Casavatore; Grumo Nevano; Forio; Sorrento; Brusciano; Frattaminore; Saviano; Palma Campania; Massa Lubrense; Casandrino; Piano di Sorrento; Monte di Procida