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Occupazioni abusive di alloggi, Schifone: «Punto di svolta per la tutela della proprietà privata»

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Con le nuove norme vita più difficile per la malavita che fa da sostegno e garanzia per questo indegno sopruso

«La stretta contenuta nel dl sicurezza contro le occupazioni abusive rappresenta un punto di svolta nella tutela della proprietà privata, nella difesa dei piccoli proprietari immobiliari e dei più deboli». Luciano Schifone, presidente di Federproprietà Napoli, commenta così il via libera della Camera dei Deputati al provvedimento che segna un notevole cambio di passo rispetto a politiche, messe in pratica nelle scorse legislazioni, che non tutelavano i legittimi proprietari ma, paradossalmente, gli occupanti abusivi.

«È del tutto evidente, inoltre, che la nuova norma non è solo diretta alla tutela effettiva e pratica dei cittadini più deboli, ma è anche un attacco forte e coraggioso alla malavita che fa da sostegno e garanzia per questo indegno sopruso ai danni di anziani e cittadini indifesi. È palese a tutti che nella stragrande maggioranza è la camorra che ‘vende’ la casa da occupare e garantisce l’impunità», sottolinea Schifone.

Prima di entrare in vigore, dovranno passare ancora al vaglio del Senato, ma i presupposti, affinché si ponga fine ad atteggiamenti delittuosi, lasciano molto ben sperare.

«Negli ultimi anni abbiamo assistito a numerosi casi di persone “cacciate” dalla propria abitazione da delinquenti che hanno approfittato di un momento d’assenza (per un ricovero, per un allontanamento temporaneo o per i più svariati motivi). Adesso, grazie al nuovo reato di “occupazione arbitraria di un immobile destinato a domicilio altrui” tutto ciò non sarà più possibile. Ottima la decisione anche di introdurre la procedibilità d’ufficio “se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità”», afferma il presidente di Federproprietà Napoli.

Le nuove norme:

L’articolo 634-bis: carcere da due a sette anni per chi commette il reato

Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l’immobile occupato”. Si procede d’ufficio “se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

L’articolo 321-bis del Codice Penale:reintegrazione nel possesso dell’immobile

Su richiesta del pubblico ministero il giudice competente dispone con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell’immobile o delle sue pertinenze oggetto di occupazione arbitraria ai sensi dell’articolo 634-bis del codice penale. Prima dell’esercizio dell’azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari. Nei casi in cui l’immobile occupato sia l’unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono denuncia del reato di “occupazione arbitraria di un immobile destinato a domicilio altrui” (il nuovo 634-bis), espletati i primi accertamenti volti a verificare la sussistenza dell’arbitrarietà dell’occupazione, si recano presso l’immobile del quale il denunziante dichiara di essere stato spossessato per le verifiche del caso.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, ordinano all’occupante l’immediato rilascio dell’immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso dell’immobile medesimo. In caso di diniego dell’accesso, di resistenza, di rifiuto di eseguire l’ordine di rilascio o di assenza dell’occupante, gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, dispongono coattivamente il rilascio dell’immobile e reintegrano il denunciante nel possesso del medesimo, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica. Gli ufficiali di polizia giudiziaria redigono verbale delle attività svolte, denunciando i motivi del provvedimento di rilascio dell’immobile. Copia del verbale è consegnata alla persona destinataria dell’ordine di rilascio.

Nelle quarantotto ore successive gli ufficiali di polizia giudiziaria trasmettono il verbale al pubblico ministero competente; questi, se non dispone la restituzione dell’immobile al destinatario dell’ordine di rilascio, richiede al giudice la convalida e l’emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale. La reintegrazione nel possesso perde efficacia se il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di cui al medesimo comma. Copia dell’ordinanza e del decreto di cui al comma 6 è immediatamente notificata all’occupante.

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