spot_img
spot_img
In primo pianoDecreto Salva casa, dall'edilizia libera al silenzio assenso: ecco le novità varate...

Decreto Salva casa, dall’edilizia libera al silenzio assenso: ecco le novità varate dal Governo

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_img
spot_img

Un provvedimento utile a sanare piccole irregolarità ma grandi problemi per un piccolo proprietario immobiliare

Un decreto Salva casa volto a sanare le piccole irregolarità presenti nelle case degli italiani. Tanti piccoli problemi, che non rappresentano un vero e proprio abusivismo ma che mettono in difficoltà tantissimi cittadini e proprietari immobiliari. A volte, per una finestra spostata di pochi centimetri spesso all’insaputa dell’attuale proprietario, si rischia addirittura di non poter ottenere un’autorizzazione o addirittura di non poter vendere l’appartamento o il diniego di un mutuo.

Piccoli interventi per cui si è costretti a chiedere addirittura un condono che, con la burocrazia imperante, rischia di giacere per anni su di una scrivania. Su tutto ciò, la settimana scorsa il governo Meloni ha messo una pietra tombale e ha emanato il cosiddetto decreto Salva casa che interviene solo nelle casistiche di minore gravità, con tolleranze costruttive tra il 2% e il 5%. Il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, entrato in vigore oggi con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ora dovrà essere convertito entro 60 giorni.  Vediamo cosa prevede.

Edilizia libera

Sono da ora considerate in edilizia libera le vetrate panoramiche amovibili (le cosiddette Vepa), anche per i porticati rientranti all’interno dell’edificio. Le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, anche a pergola, addossate o annesse agli immobili, purché non determino spazi stabilmente chiusi.

Tolleranze costruttive

Sono considerate tolleranze costruttive gli interventi, realizzati entro il 24 maggio 2024. Restano del 2% per una superficie superiore a 500 metri quadri, passano al 3% per una superficie tra i 300 e 500 metri quadri, al 4% per una superficie tra i 100 e 300 metri quadri e al 5% sotto i 100 metri quadri.

Tolleranze esecutive

Per tolleranza esecutiva s’intendono le irregolarità geometriche, le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 sono incluse, ad esempio, tra le tolleranze esecutive: il minor dimensionamento dell’edificio; la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali; le irregolarità esecutive di muri esterni e interni; la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria.

Accertamento di conformità

Finora l’accertamento di conformità poteva essere chiesto solo quando veniva dimostrata la “doppia conformità”. Ossia, l’opera doveva essere conforme alla normativa edilizia e urbanistica vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione dell’istanza. Il decreto salva-casa semplifica la normativa, richiedendo la doppia conformità solo nei casi più gravi.

I tempi

Si supera il ‘silenzio rigetto’ e si introduce il ‘silenzio assenso’. Significa che se l’amministrazione non risponde, entro i seguenti termini, l’istanza si considera accettata. In particolare: se il permesso è in sanatoria devono rispondere in 45 giorni; per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), invece, devono rispondere entro 30 giorni. A queste tempistiche, per immobili soggetti a vincolo paesaggistico, si aggiungono fino a 180 giorni.

Stato legittimo dell’immobile

Il decreto Salva casa riduce gli oneri amministrativi per i cittadini: per dimostrare lo stato legittimo sarà sufficiente presentare il titolo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio, anche in sanatoria. Ne deriva quindi che le parziali difformità che saranno sanate contribuiranno a dimostrare lo stato legittimo di un immobile.

Mutamento destinazione d’uso

Col decreto Salva casa viene semplificato il cambio di destinazione d’uso di singole unità immobiliari. All’interno della stessa categoria funzionale, il mutamento della destinazione d’uso sarà sempre ammesso. Tra diverse categorie funzionali, il mutamento della destinazione d’uso sarà ammesso limitatamente alle categorie residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, in ogni caso, all’interno delle zone: centro storico, residenziali consolidate, residenziali in espansione. Sono escluse dalle semplificazioni le unità immobiliari al primo piano fuori terra.

 

Altre notizie