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NormativeOccupazioni abusive punibili sempre: anche in presenza dei doveri di solidarietà sociale

Occupazioni abusive punibili sempre: anche in presenza dei doveri di solidarietà sociale

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Per la Consulta è punibile anche se l’immobile è abbandonato da anni

La legge non fa sconti e le occupazioni abusive sono punibili senza eccezioni. Anche se l’immobile è abbandonato da anni. La Corte costituzionale, con la sentenza n.28/2024, ha fatto chiarezza e non ha spostato la tesi del tribunale di Firenze. Quest’ultimo, riporta un articolo di Francesco Cerisano per «Italia Oggi», escludeva la punibilità ai sensi del reato di invasione di edifici (art. 633 del codice penale) se l’occupazione fosse avvenuta a scopo abitativo in un immobile in stato da abbandono da tempo.

La questione di legittimità costituzionale

Il tribunale fiorentino, in un processo a quattro imputati per il reato di invasione di edifici, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte. Secondo l’assunto, pur non ricorrendo nel caso di specie uno stato di necessità ex articolo 54 codice penale, «non sarebbe ragionevole» che la condotta tipica del reato «abbracci situazioni di fatto in cui l’immobile sia stato per lungo tempo abbandonato e sia stato successivamente occupato a fini abitativi».

Caso che garantirebbe un adeguato sfruttamento economico. «In vista del soddisfacimento del diritto all’abitazione – affermava il Tribunale di Firenze – , da garantire in un sistema ispirato alla solidarietà economica e sociale e al pieno sviluppo della persona, l’espandersi della funzione sociale della proprietà determinerebbe una limitazione della rilevanza penale della condotta di occupazione».

La risposta della Corte Costituzionale

La Consulta però ha preferito giudicare non fondate le questioni di legittimità sollevate e con giustificazioni che «seppur evocative della esigenza di tutelare il fondamentale diritto all’abitazione, non possono essere condivise. Inoltre lo «scopo della incriminazione ai sensi dell’art. 633 cod. pen. è la tutela del diritto di godere pacificamente o di disporre dell’immobile, spettante al proprietario, al possessore o al detentore qualificato». «Oggetto dell’azione delittuosa – sottolinea ancora la Corte – non possono che essere terreni o edifici altrui, senza alcuna distinzione, e quindi anche terreni incolti, o non produttivi, nonché edifici disabitati o abbandonati».

Con la conseguenza che la disposizione censurata, anche nell’invasione a scopo abitativo di edifici in stato di abbandono da più anni, va considerata «non irragionevole e non lesiva dell’art. 42 Cost., non discendendo dallo stato di abbandono un automatico effetto estintivo dello ius excludendi alios riservato al titolare della situazione di attribuzione del bene, né, pertanto, della pretesa punitiva rivolta alla tutela di quel diritto». «Il dovere del proprietario di partecipare alla soddisfazione di interessi generali e all’adempimento dei doveri di solidarietà economica e sociale non significa che la proprietà, anche se in stato di abbandono, debba soffrire menomazioni» conclude la Consulta.

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