Un condomino che sostiene interamente le spese per gli interventi per il rifacimento della facciata, autorizzato da una delibera assembleare, con il consenso unanime di tutto il condominio, può accedere al bonus facciate? Secondo l’Agenzia delle entrate sì.
La risposta è arrivata il 21 luglio scorso dall’Ente al quesito posto da un condomino comproprietario con la moglie, di un appartamento in un mini condominio composto da tre unità immobiliari, che intende eseguire dei lavori di rifacimento della facciata dello stabile accollandosi interamente le spese.
Bonus facciate e mini condominio,
necessaria l’autorizzazione ai lavori
«L’edificio è in possesso di tutti i requisiti necessari per accedere ai benefici previstidalla legge del 27 dicembre 2019, n. 160 (Bonus facciate)» si legge nella domanda posta dall’utente all’Agenzia delle entrate. L’istante «ritiene che possa sostenere interamente le spese previste per il rifacimento delle facciate e beneficiare, quindi, dell’agevolazione fiscale, adottando una delibera condominiale all’unanimità che preveda l’autorizzazione ai lavori e il sostenimento della spesa solo in capo ad alcuni condomini»
L’Agenzia riguardo gli interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio fa presente che, in applicazione del criterio legale di ripartizione delle spese condominiali previstodall’articolo 1123 del codice civile, «le spese necessarie per la conservazione e per ilgodimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione».
A tal riguardo, osserva l’Agenzia, è possibile avvalersi delle detrazioni fiscali previste dalla norma agevolativa in commento utilizzando un criterio diverso da quello legale di ripartizione delle spese condominiali prescritto dal citato articolo 1123 del codice civile. Ciò a condizione che, in conformità al medesimo articolo 1123 del codice civile, l’assemblea dei condomini autorizzi l’esecuzione dei lavori e all’unanimità acconsenta al sostenimento delle relative spese da parte dell’Istante interessato agli interventi medesimi.
Indicazioni sul bonus facciate valide anche per il condominio minimo
Indicazioni che restano valide anche nell’ipotesi del cosiddetto condominio minimo (un edificio composto da un numero non superiore a otto condomini) per il quale risultano comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio, fatta eccezione degli articoli 1129 e 1138 del c.c. che disciplinano, rispettivamente, la nomina dell’amministratore (nonché l’obbligo da parte di quest’ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci condomini).
Al fine di beneficiare del bonus facciate per i lavori realizzati sulle parti comuni, i condomìni che, non avendone l’obbligo, non abbiano nominato un amministratore non sono tenuti a richiedere il codice fiscale. In tali casi, ai fini della fruizione del beneficio, può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti. Il contribuente è comunque tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio.