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Notizie da Federproprietà NapoliGuida al 'bonus facciate', di cosa si tratta e come ottenerlo

Guida al ‘bonus facciate’, di cosa si tratta e come ottenerlo

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C’è tempo fino al 31 dicembre 2021 per accedere al ‘bonus facciate’. La misura adottata dal governo per fronteggiare l’emergenza economica dovuta alla pandemia da Covid-19.

Ma in cosa consiste il ‘bonus facciate’? È un provvedimento che permette di avere vere il 90% di copertura sui costi di realizzazione di interventi sia di ristrutturazione che di pulitura delle facciate esterne di un edificio situato in zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968) o assimilate, compresi balconi, grondaie e ornamenti e può essere applicato come detrazione o come sconto in fattura.

La detrazione va ripartita in 10 quote annualicostanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.A differenza di altre agevolazioni per interventi realizzati sugli immobili, per il ‘bonus facciate’ non sono previsti limiti massimi di spesané un limite massimo di detrazione.

Bonus facciate, a chi spetta?

(fonte Agenzia delle Entrate)

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolatie che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • le società semplici
  • le associazioni tra professionisti
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva. Esclusi i titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfettario. Infatti, il loro reddito (determinato forfettariamente) è assoggettato a imposta sostitutiva.Tuttavia, se essi possiedono anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno usufruire del ‘bonus facciate’.

Per usufruire dell’agevolazione,i beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base aun titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

In particolare, i contribuenti interessati devono:

  • possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • detenere l’immobile in base aun contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

La detrazione non spetta, invece, a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione dell’immobile regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese se antecedente, anche se provvede alla successiva regolarizzazione.

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi, anche:

  • i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile(coniuge, componente dell’unione civile, parenti entroil terzogrado eaffini entro il secondo grado)
  • i conviventi di fatto,ai sensi della leggen. 76/2016.

Per questi contribuenti la detrazione spetta a condizione che:

  • la convivenza sussista alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione,se antecedente all’avvio dei lavori
  • le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.

La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile quando gli interventi sono effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato) o su quelli che non appartengono all’ambito ‘privatistico’, come gli immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.

Nel caso in cui venga stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente ha diritto all’agevolazione se è stato immesso nel possesso dell’immobile. Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

ATTENZIONE

Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, per un intervento iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, possono beneficiare del ‘bonus facciate’ solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020.

Le imprese individuali, le società e gli enti commerciali devono far riferimento alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Per le spese relative a interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

Per esempio, nel caso di bonifico eseguito dal condominio nel 2019, le rate versate dal condomino nel 2020, non danno diritto al ‘bonus facciate’. Invece, nel caso di bonifico effettuato dal condominio nel 2020, le rate versate dal condomino nel 2019, nel 2020 o nel 2021 (prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020) danno diritto al ‘bonus facciate’.

Bonus facciate, come si utilizza?

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei nove periodi d’imposta successivi, e spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda.

L’importo che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo d’imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell’imposta dei periodi successivi o chiesto a rimborso.

Inoltre, i contribuenti interessati non possono:

  • cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante
  • optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi.

Per quali interventi è ammesso il bonus facciate?

Il ‘bonus facciate’ è ammesso per le spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di essi, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

Non spetta, invece, per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” (articolo 3, comma, 1, lett. ddel Dpr n. 380/2001)

Le zone interessate e quelle escluse

Per avere diritto al ‘bonus facciate’ è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone A o B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L’assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

Zona A:
comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

Zona B:
include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Sono esclusi dal ‘bonus facciate’ tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E ed F.

Zona C: include le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino non edificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità previsti alla lettera B)

Zona D: comprende le parti del territorio destinate ai nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati.

Zona E: sono le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui – fermo restando il carattere agricolo delle stesse – il frazionamento delle proprietà richiede insediamenti da considerare come zone C.

Zona F: include le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

Gli interventi agevolabili

Sono ammessi al beneficio gli interventifinalizzati al recuperoo restaurodella facciataesterna.

In particolare, la detrazione spetta per gli interventi:

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
  • su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
  • sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Il ‘bonus facciate’ non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Tra le opere agevolabili rientrano, a titolo esemplificativo:

  • il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie
  • il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi
  • i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

ATTENZIONE – Dal ‘bonus facciate’ sono escluse le spese:

  • effettuate per interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla stradao da suolo ad uso pubblico
  • sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.

È possibile portare in detrazione anche:

  • le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori (peresempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica)
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (peresempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico).

Gli interventi di efficienza energetica

I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al ‘bonus facciate’:

  • i ‘requisiti minimi’ previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015
  • i valori limite di trasmittanza termica stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010.

Per godere del bonus facciate è comunque necessario che i valori delle trasmittanze termiche delle strutture opache verticali da rispettare siano quelli inferiori tra i valori indicati nell’Allegato B alla Tabella 2 del citato decreto 11 marzo 2008 e quelli riportati nell’appendice B all’allegato 1 del decreto 26 giugno 2015.

ATTENZIONE

Il calcolo della percentuale, prevista nella misura del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, va effettuato tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente. In sostanza, l’intervento deve interessare l’intonaco per oltre il 10% della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l’esterno, vani freddi o terreno.

Nel caso in cui parti della facciata siano rivestite in piastrelle o altri materiali, che non rendono possibile interventi influenti dal punto di vista termico – se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio – la verifica sul superamento del limite del 10% va fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente.

Per gli interventi di efficienza energetica sulla facciate, ai fini delle verifiche e dei controlli, si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (il cosiddetto ecobonus).

Quadro sintetico dei lavori agevolati dal bonus facciate

INTERVENTI DI RECUPERO O RESTAURO DELLA FACCIATA ESTERNA

  • PULITURA E TINTEGGIATURA ESTERNA SUSTRUTTURE OPACHE DELLA FACCIATA
  • INTERVENTI SU BALCONI, ORNAMENTI E FREGI (INCLUSI QUELLI DI SOLA PULITURA O TINTEGGIATURA)
  • INTERVENTI SULLE STRUTTURE OPACHE DELLA FACCIATA COMPLESSIVA DELL’EDIFICIO
    influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio

ALTRI INTERVENTI PER IL DECORO URBANO

  • grondaie
  • pluviali
  • parapetti
  • cornicioni

SOLO SE VISIBILI DALLA STRADA O DA SUOLO AD USO PUBBLICO, SUPERFICI CONFINANTI CON

  • chiostrine
  • cavedi
  • cortili
  • spazi interni
  • smaltimento materiale
  • cornicioni

SPESE CORRELATE AGLI INTERVENTI AGEVOLABILI

  • acquisto materiali
  • progettazione e altre prestazioni professionali connesse (per esempio, perizie e sopralluoghierilascio dell’attestazione di prestazione energetica)
  • installazione ponteggi
  • smaltimento materiale
  • Iva
  • imposta di bollo
  • diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi
  • tassa per l’occupazione del suolo pubblico

MODALITÀ DI PAGAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI

Persone fisiche non titolari di reddito d’impresa

PAGAMENTI
Per avere la detrazione del 90% occorre effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”) dal quale risulti:

  • la causale del versamento
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

ATTENZIONE
È possibile utilizzare i bonifici già predisposti per la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di quella per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus).

Sono validi anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli ‘istituti di pagamento’, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento.

Su questi bonificile banche, Poste Italiane Spa e gli istituti di pagamento autorizzati applicano una ritenuta d’acconto dell’8%.

ALTRI ADEMPIMENTI PER IL BONUS FACCIATE
Per tutti gli altri adempimenti bisogna far riferimento alle disposizioni del regolamento riportato dal decreto del Ministro delle Finanze n. 41/1998.

In particolare, per usufruire del beneficio fiscale il regolamento prevede che i contribuenti sono tenuti a:

  • indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, sei lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
    Questo adempimento non è richiesto per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio
  • comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, quando obbligatoria, secondo le disposizioni in vigore sulla sicurezza dei cantieri
  • conservare ed esibire a richiesta degli uffici la documentazione relativa agli interventi realizzati: le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi; la ricevuta del bonifico attraverso cui è stato effettuato il pagamento; le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare o, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili
  • conservare ed esibire a richiesta degli uffici: la copia della domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti; le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti; la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese; la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori, nel caso in cui gli stessi siano effettuati dal detentore dell’immobile, diverso dai familiari conviventi

Solo per gli interventi di efficienza energetica (quelli influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio), considerato che per essi si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti dal decreto 19 febbraio 2007, in aggiunta agli adempimenti sopra elencati, i contribuenti sono tenuti ad acquisire e conservare:

  • l’asseverazione, con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi.
    Per tecnici abilitati si intendono i soggetti abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze adessi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali.
    L’asseverazione redatta dal tecnico abilitato può essere sostituita con quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate
  • l’attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori.

La comunicazione all’Enea
Solo per gli interventi di efficienza energetica deve essere inviata all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.

Nella scheda, che va inviata esclusivamente in via telematica tramite il sito https://detrazionifiscali.enea.it/, devono essere indicati:

  • i dati identificativi dell’edificio e di chiha sostenuto le spese
  • la tipologia di intervento effettuato
  • il risparmio annuo di energia che ne è conseguito
  • il costo dell’intervento,comprensivo delle spese professionali
  • l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

ATTENZIONE
È consentito usufruire del ‘bonus facciate’ solo se vengono effettuati tutti gli adempimenti sopra riportati

Contribuenti titolari di reddito d’impresa

Gli stessi adempimenti previsti per le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa devono essere osservati dai contribuenti titolari di reddito d’impresa che vogliono avvalersi del ‘bonus facciate’.

Tuttavia, essi non hanno l’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico, in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione del reddito d’impresa.

Interventi su parti comuni di edifici condominiali

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, gli adempimenti necessari per poter usufruire del ‘bonus facciate’ possono essere effettuati da uno dei condòmini, a tal fine delegato, o dall’amministratore del condominio.

Questi, nella generalità dei casi, provvede a indicare i dati del fabbricato in dichiarazione e agli altri adempimenti, come avviene per le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficienza energetica sulle parti comuni.

Anche per il ‘bonus facciate’ l’amministratore rilascia, in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condomino, una certificazione delle somme corrisposte e attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge.

Infine, l’amministratore deve conservare la documentazione originale, per esibirla eventualmente agli uffici che la richiedono.

Quadro sintetico dei principali adempimenti

PAGAMENTI

PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA: bonifico bancario, postale o tramite conto aperto presso un istituto di pagamento
TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA: non sono tenuti al pagamento con bonifico

COSA CONSERVARE

  • fatture
  • ricevuta del bonifico
  • abilitazioni amministrative richieste o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicazione della data di inizio lavori
  • domanda di accatastamento, per immobili non censiti
  • ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale, per gli interventi condominiali
  • consenso ai lavori, per gli interventi fatti da chi detiene l’immobile

Per interventi di efficienza energetica, anche:

  • asseverazione di un tecnico abilitato
  • attestato di prestazione energetica (APE)

COSA COMUNICARE ALL’ENEA (solo per interventi di efficienza energetica)

SCHEDA DESCRITTIVA degli interventi realizzati, contenente:

  • dati di chi sostiene le spesetipo di intervento
  • dati dell’edificio
  • risparmio annuo di energia conseguito
  • costo dell’intervento
  • importo utilizzato per il calcolo della detrazione

ALTRI ADEMPIMENTI

  • presentare comunicazione preventiva all’Asl di competenza, se prevista dalla normativa sulla sicurezza dei cantieri
  • riportare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell’immobile e, per i lavori effettuati dal detentore (ad esclusione di quelli di efficienza energetica), gli estremi di registrazione dell’atto

Per saperne di più sul bonus facciate: normativa e prassi

Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 – art. 1 commi 219-224 (legge di bilancio 2020, istitutiva dell’agevolazione)

Decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, (edifici esistenti ubicati in zona A o B)

Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 (requisiti che gli interventi devono soddisfare)

Decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008 (requisiti sui valori di trasmittanza termica)

Decreto del Ministro delle finanze n. 41 del 18 febbraio 1998 (regolamento per la corretta fruizione dell’agevolazione)

Decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 – articolo 14, commi 3-bis e 3-ter (verifiche e controlli)

Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2 del 14febbraio 2020 (primi chiarimenti sulla detrazione)

I documenti di normativa e di prassi indicati sono reperibili attraverso il servizio curato dal CERDEF (Centro di Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria), presente sul sito del Dipartimento delle Finanze.

SERVIZIO SUL BONUS FACCIATE TRATTO DALLA PUBBLICAZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

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