Cedolare secca: confermata la linea dell’Agenzia delle Entrate
Il ministero dell’Economia prende posizione e chiude le porte alla recente sentenza della Cassazione, ribadendo che la cedolare secca non può essere applicata ai contratti di locazione stipulati tra privati e soggetti che operano nell’ambito di un’attività d’impresa o professionale. L’indicazione è arrivata tramite il sottosegretario Federico Freni, in risposta a un’interrogazione presentata in commissione Finanze alla Camera dal deputato Emiliano Fenu (M5S). La decisione conferma la posizione storica dell’Agenzia delle Entrate, già espressa in numerose circolari e ribadita pochi giorni fa nella risposta a un interpello della direzione regionale della Toscana.
La sentenza della Cassazione
Il nodo della questione nasce dalla sentenza n. 12395 del 7 maggio scorso, con cui la Corte di Cassazione aveva aperto alla possibilità di applicare la cedolare secca anche ai contratti di locazione abitativa stipulati tra persone fisiche e imprese o professionisti. La normativa di riferimento (Dlgs n. 23/2011) stabilisce infatti che il regime agevolato si applica alle locazioni con finalità abitative, senza precisare la natura giuridica del conduttore.
Questa interpretazione si scontrava però con la linea seguita finora dall’Agenzia delle Entrate, che già nella circolare n. 26/E/2011 aveva chiarito: «Esulano dal campo di applicazione della norma in commento i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile perfinalità abitative di collaboratori o dipendenti».
Successivamente, la circolare n. 12/E/2016 aveva parzialmente valorizzato l’effettiva destinazione abitativa dell’immobile, ammettendo la cedolare solo in casi specifici, come per i contratti stipulati con cooperative edilizie che destinavano l’immobile ad alloggi per studenti universitari.
Il Mef conferma la linea restrittiva
Con la risposta data alla Camera, il Mef ribadisce che «non rientrano nell’ambito applicativo del regime in questione i contratti di locazione stipulati con conduttori che agiscono nell’esercizio di un’attività di impresa o di lavoro autonomo, ancorché l’immobile si autilizzato per finalità abitative di dipendenti e collaboratori». Questa impostazione è «maggiormente coerente con la ratio della norma».
Verso un’interpretazione consolidata
Nonostante la pronuncia della Cassazione, il ministero evidenzia che la questione resta aperta nei tribunali tributari. Infatti, diverse Corti di giustizia tributaria stanno esaminando casi simili e alcune sentenze si stanno allineando alla posizione dell’Agenzia delle Entrate, contrastando il recente orientamento della Suprema Corte.
Nel frattempo, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, l’Agenzia delle Entrate ritiene «opportuno attendere la formazione di un consolidato indirizzo interpretativo, anche a tutela delle esigenze di gettito erariali». Questo significa che, almeno per ora, chi affitta un immobile a un’impresa o a un professionista non potrà beneficiare della cedolare secca, indipendentemente dall’uso abitativo dell’immobile stesso.