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L’installazione di pannelli fotovoltaici nei condomini: quando si può agire in edilizia libera

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L’adozione di soluzioni energetiche rinnovabili deve conciliarsi con norme e corretta gestione degli spazi comuni

La sentenza n. 8113/2024 del Consiglio di Stato offre importanti chiarimenti sull’installazione di pannelli fotovoltaici, ribadendo i limiti dell’edilizia libera. Questo tema assume particolare rilevanza per i condomini, dove l’adozione di soluzioni energetiche rinnovabili deve conciliarsi con i vincoli normativi e le esigenze di corretta gestione degli spazi comuni.

La vicenda esaminata, riportata da «il Sole 24 ore», riguardava un esercente che, con il consenso del locatore, aveva realizzato una serie di opere su un’area privata: un bancone bar dotato di impianto idraulico, con copertura in metallo; un portico con travi e pilastri metallici, chiuso da una copertura fissa in pannelli, alcuni dei quali fotovoltaici.

Il Comune aveva ordinato la rimozione delle opere, qualificandole come interventi soggetti a permesso di costruire, almeno a CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), e al parere della commissione paesaggistica. L’esercente aveva contestato l’ordinanza, sostenendo che il portico avesse la sola funzione di sostenere i pannelli fotovoltaici e rientrasse nell’edilizia libera. Tuttavia, sia il TAR Lombardia sia il Consiglio di Stato hanno confermato la legittimità della demolizione.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha stabilito che il portico realizzato dall’esercente non era riconducibile all’edilizia libera. Anche se aperto su un lato e realizzato con materiali leggeri, il portico aveva aumentato la superficie e il volume del locale, modificando la sagoma dell’edificio.

I giudici hanno precisato che la funzione di supporto ai pannelli fotovoltaici era un effetto indiretto e secondario rispetto al risultato principale: l’ampliamento degli spazi destinati all’attività commerciale. Pertanto, l’opera doveva essere considerata una nuova costruzione, soggetta a permesso di costruire. La leggerezza dei materiali, inoltre, non giustifica una deroga alle regole edilizie. Sebbene i materiali leggeri possano agevolare l’installazione o la rimozione, non influiscono sulla necessità di rispettare i vincoli normativi.

La sentenza del Consiglio di Stato, quindi, ribadisce un principio essenziale: l’edilizia libera non può essere utilizzata come giustificazione per opere che modificano la sagoma o il volume degli edifici. In un contesto condominiale, il rispetto di queste norme diventa ancora più importante, per preservare l’equilibrio tra i diritti dei singoli e l’interesse collettivo.

L’equilibrio tra energia rinnovabile e normativa in un condominio

Un aspetto centrale della sentenza riguarda l’equilibrio tra il diritto privato di accedere a fonti di energia rinnovabile e l’interesse pubblico a un corretto sviluppo del territorio. L’installazione di pannelli fotovoltaici è sempre incoraggiata, ma deve rispettare precise condizioni: deve avvenire su strutture preesistenti per rientrare nell’edilizia libera e solo se tecnicamente impossibile posizionare i pannelli su superfici già esistenti è consentito costruire nuove strutture di sostegno, ma previa autorizzazione. Questo principio è particolarmente rilevante per i condomini, dove tetti e terrazze devono essere sfruttati senza compromettere la stabilità strutturale o alterare l’estetica dell’edificio.

La sentenza sottolinea la necessità di pianificazione condivisa e rispetto delle normative. Le assemblee condominiali devono valutare attentamente i progetti di installazione di pannelli fotovoltaici, assicurandosi che non comportino modifiche volumetriche o estetiche significative senza le dovute autorizzazioni.

Inoltre, i proprietari e i conduttori devono collaborare per individuare soluzioni che rispettino sia le esigenze energetiche sia le regole edilizie. Il mancato rispetto di tali regole può portare a sanzioni, ordini di demolizione e contenziosi legali, con ricadute economiche e gestionali per l’intero condominio.

 

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