Per i contratti di locazione ad uso abitativo stipulati dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell’art. 3 quinquies del D.L. 34/2019, che ha modificato l’art.26 del Tuir, i canoni di locazione non percepiti non concorrono alla determinazione del reddito imponibile purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto o dall’ingiunzione di pagamento.
Le disposizioni hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita’, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.
Pertanto, il locatore che stipula un contratto di locazione dal 1° gennaio 2020 non dovrà più attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto per morosità del conduttore, ai fini di non dichiarare i redditi non percepiti. Per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2019, invece, rimane in vigore la precedente normativa.
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