Secondo la Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza interlocutoria n. 11566/16, depositata il 6 giugno, l’amministratore di condominio convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni è tenuto a dare immediata notizia all’assemblea della citazione che esorbiti dai suoi poteri: quindi potrà costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, ma dovrà poi ottenere la ratifica del suo operato da parte della stessa assemblea per evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione o della impugnazione.